La procedura rapida di risoluzione su eventuali controversie con gli operatori


Cos’è il Servizio Conciliazione

Il Servizio Conciliazione è stato introdotto dall'Autorità per mettere a disposizione dei clienti finali una procedura rapida di risoluzione di eventuali controversie con gli operatori, prevedendo l'intervento di un conciliatore appositamente formato che aiuti le parti a trovare un accordo.

Il Servizio Conciliazione è disponibile anche per i prosumer (produttori e consumatori di energia elettrica) per le eventuali controversie con gli operatori e il GSE.

Tutti gli operatori, venditori o distributori, dal 1 gennaio 2017, sono tenuti a prender parte al tentativo di conciliazione presso il Servizio dell'Autorità prima di rivolgersi eventualmente ad un giudice; il GSE è tenuto a partecipare alle procedure attivate dal prosumer se attinenti allo scambio sul posto o al ritiro dedicato, in tutti gli altri casi, il GSE può decidere volta per volta se aderire o meno alla procedura.

L'eventuale accordo presso il Servizio Conciliazione costituisce titolo esecutivo, cioè può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti.


Quando avviare il Servizio Conciliazione

Una procedura di conciliazione si può attivare solo dopo aver presentato un reclamo scritto al proprio operatore ed aver ricevuto una risposta che non soddisfa o non averla proprio ricevuta.
In questo ultimo caso la richiesta si deve presentare dopo 50 giorni e comunque entro un anno dall'invio del reclamo.
Se la risposta non soddisfacente arriva prima dei 50 giorni, si può inoltrare subito senza aspettare tale termine e non oltre 6 mesi dalla data di ricevimento della risposta.


Come avviare la richiesta

La richiesta è gratuita e si svolge esclusivamente online.
Il primo passo è la registrazione nel sistema telematico che dà accesso alla compilazione dell'apposito modulo di richiesta, allegando tutti i documenti richiesti.

Per informazioni ed accesso al Servizio Conciliazione Energia introdotto dall’Autorità con delibera 260/2012/E/com consultare il sito:
www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm

NOTA: l’Aeeg rende pubblico l’elenco ADR (Alternative Dispute Resolution) degli enti di risoluzione extragiudiziale delle controversie al sito:
www.arera.it/it/eventi/140523.htm